Costituzione italiana – Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato; occupa il gradino più alto della scala gerarchica delle fonti normative della Repubblica. Approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, è entrata in vigore il 1º gennaio 1948.

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